PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Non punibilità).

      1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che:

          a) la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento;

          b) la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire;

          c) la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.

      2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere attestate da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dall'ordine dei medici tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 4.
      3. La non punibilità di cui al comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia o il suicidio assistito e a chiunque abbia collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.

Art. 2.
(Testamento biologico).

      1. Non è altresì punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trovi in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e della integrità psichica, se la richiesta

 

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è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.

Art. 3.
(Requisiti e forma della richiesta).

      1. L'età minima per presentare la richiesta di cui all'articolo 1 è stabilita nella maggiore età.
      2. La richiesta può essere orale o scritta.
      3. Nel caso la richiesta sia stata formulata anticipatamente, in relazione a possibili eventi futuri tali da comportare la perdita irreversibile delle facoltà psichiche, deve essere inserita in un documento sottoscritto davanti a due testimoni.

Art. 4.
(Obiezione di coscienza).

      1. Il medico che non intenda partecipare alle procedure previste dalla presente legge deve manifestare all'ordine dei medici la propria obiezione di coscienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'avvio del servizio presso un ente in cui sono praticate le procedure previste dalla presente legge. In tal caso il medico è tenuto anche ad esplicitare la propria obiezione all'eutanasia al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla presente legge.

Art. 5.
(Effetti giuridici).

      1. Quando una persona muore a seguito di un atto contemplato all'articolo 1, ai fini civilistici tale evento è assimilato alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali sfavorevoli per la persona interessata o per i suoi familiari e aventi causa.